Cass., SSUU, sent. 21 dicembre 2017 (dep. 16 marzo 2018), n. 12213    Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite sono intervenute p...

Le Sezioni Unite sul rapporto tra costituzione di parte civile e sostituto processuale Le Sezioni Unite sul rapporto tra costituzione di parte civile e sostituto processuale

luglio 2018

Le Sezioni Unite sul rapporto tra costituzione di parte civile e sostituto processuale


Cass., SSUU, sent. 21 dicembre 2017 (dep. 16 marzo 2018), n. 12213  
Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire, dopo anni di incertezza applicativa, una delicata problematica sul rapporto tra costituzione di parte civile ex art. 76 c.p.p. e sostituzione processuale di cui all’art. 102 c.p.p.
In particolare, il massimo Consesso si è pronunciato sull’ammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dal sostituto processuale del difensore, «al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale».
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la costituzione di parte civile avvenuta in udienza, nonostante questa fosse stata depositata dal sostituto processuale e non dal difensore, a cui era stata conferita la procura speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p. I Giudici erano pervenuti a tale conclusione per due motivi: da una parte, poiché tale facoltà era stata espressamente concessa nella procura speciale, dall’altra, in quanto la presenza delle persone danneggiate in udienza avrebbe sanato il difetto di legittimazione.
La difesa degli imputati aveva allora proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 78, 102 e 122 c.p.p., poiché – aveva argomentato – il sostituto non potrebbe mai costituirsi parte civile al posto del difensore.
La soluzione alla problematica non era affatto pacifica nella giurisprudenza, motivo per cui la sesta sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

In effetti, sul tema è stato ravvisato un contrasto giurisprudenziale inconciliabile: a detta del massimo Collegio, vi sarebbero stati tre indirizzi, che si sarebbero caratterizzati per una divergente interpretazione sulla latitudine da attribuire all’art. 102 c.p.p., e, in particolare, sul potere di sostituzione del difensore ivi previsto.
Il primo orientamento era quello più restrittivo, in quanto escludeva in generale – salvo un parziale temperamento – la legittimità del sostituto a costituirsi parte civile.
Si sosteneva, in particolare, che il conferimento al difensore, ex artt. 76 e 122 c.p.p., della legitimatio ad causam, ossia del diritto sostanziale ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento, sarebbe istituto ben distinto dall’attribuzione della legitimatio ad processum, vale a dire della rappresentanza processuale, di cui all’art. 100 c.p.p.: solo in quest’ultimo caso, infatti, «l'art. 102 cod. proc. pen. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore». 
Alla luce di queste considerazioni, non assumeva nemmeno rilievo l’ipotesi in cui la facoltà di nominare un sostituto per depositare la dichiarazione fosse stata prevista nella stessa procura speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p.
L’unico caso – si affermava – per poter ritenere ammissibile la costituzione di parte civile era dato dalla presenza in udienza della persona danneggiata dal reato, la quale sanava, in questo modo, il difetto di legittimazione del sostituto processuale, in quanto «consent[iva] di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente».
Il secondo indirizzo perveniva a una conclusione opposta, ammettendo sempre la possibilità per il sostituto processuale, nominato dal difensore ex art. 102 c.p.p., di costituirsi parte civile, e, perciò, anche nell’ipotesi in cui questa facoltà non fosse stata prevista nella procura speciale ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p.. Tale tesi si fondava sulla considerazione che il potere del difensore di delegare un sostituto per il deposito dell’atto deriverebbe direttamente dalla legge, ossia dall’art. 102 c.p.p.
L’ultimo orientamento, infine, si poneva a metà strada tra quelli appena analizzati.
Questo infatti ribadiva la teoria dell’indirizzo più restrittivo, secondo cui l’attribuzione della legitimatio ad causam è da tenere distinta dal rilascio del mandato alle liti, e che solo per quest’ultimo opererebbe l’art. 102 c.p.p. Tuttavia, temperava siffatto rigore, valorizzando la manifestazione di volontà della persona danneggiata: si riteneva, infatti, legittima la costituzione di parte civile del sostituto nell’ipotesi in cui la procura speciale rilasciata al difensore avesse consentito espressamente a quest’ultimo di nominare sostituti processuali per il deposito dell’atto in udienza.
In tal caso – si argomentava – non si rientrerebbe nell’art. 102 c.p.p., ma il sostituto riceverebbe direttamente la legitimatio ad causam dal danneggiato, al pari del difensore. 

Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno armonizzato la tesi di quest’ultimo indirizzo con quella del primo, ritenendo, in linea generale, illegittima la costituzione di parte civile del sostituto processuale del difensore, a meno che siffatta facoltà sia stata prevista nella procura speciale oppure che la persona danneggiata sia presente in udienza.

In particolare, i Giudici, dopo aver rimarcato l’importanza di tenere distinta la legitimatio ad causam dalla legitimatio ad processum, hanno osservato che, nel primo caso, la procura speciale attribuisce il potere di costituirsi in nome e per conto proprio; nella seconda ipotesi, invece, questa «conferisce il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio».
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha quindi affermato che, qualora il danneggiato decida di costituirsi parte civile a mezzo di procuratore speciale, sono necessarie due diverse procure, una per la rappresentanza sostanziale, l’altra per quella processuale; queste ben potrebbero essere conferite al medesimo soggetto, e, in particolare, al difensore, che in tal modo cumulerebbe entrambe le rappresentanze.
Svolte queste premesse, le Sezioni Unite sono quindi passate ad analizzare nel merito la questione, confutando anzitutto la tesi del secondo indirizzo.
La Corte ha sostenuto che la disposizione dell’art. 102 c.p.p. sarebbe strettamente collegata alla rappresentanza tecnica, con la conseguenza che il sostituto potrebbe esercitare solo quei poteri a essa connessi, non quindi la costituzione di parte civile, attinente a una posizione giuridico-sostanziale, per la quale sarebbe sempre necessaria l’apposita procura ex artt. 76 e 122 c.p.p.
A parere del Collegio, non sarebbero peraltro condivisibili nemmeno le argomentazioni di una sentenza, che aveva affermato come occorra distinguere tra costituzione di parte civile e deposito della relativa dichiarazione. Così facendo – ha argomentato la Corte – si finirebbe per introdurre nell’ordinamento un’ulteriore modalità di costituzione di parte civile che si sostanzierebbe nella mera redazione dell’atto, fattispecie che non troverebbe alcun fondamento normativo. L’art. 78 c.p.p., infatti, sarebbe chiaro nell’individuare la costituzione di parte civile o nel deposito in cancelleria o, direttamente, nella presentazione in udienza.
A questo punto, il massimo Consesso ha, da un lato, avallato il concetto, «espresso nitidamente» dal primo indirizzo, in base al quale l’attribuzione della legitimatio ad processum non attribuirebbe al difensore il potere di nominare un sostituto ex art. 102 c.p.p. per costituirsi al suo posto; dall’altro, ha, pur tuttavia, ammesso che il danneggiato potrebbe sempre acconsentire a siffatta modalità nella procura speciale ex art. 76 c.p.p., rilasciata al difensore: in tal modo si verrebbe infatti «a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile».
In aggiunta, le Sezioni Unite, per evitare rischi di fraintendimento, hanno precisato che assumerebbe rilievo solo la procura speciale di cui all’artt. 76 e 122 c.p.p. e non anche quella ex art. 100 c.p.p.; più specificamente, l’eventuale potere di nominare un sostituto contenuto in quest’ultimo atto non sarebbe idoneo ad attribuire la facoltà di costituirsi parte civile al posto del difensore.
Da ultimo, la Suprema Corte ha fatto propria quell'impostazione che, in assenza di una procura speciale al difensore o al sostituto, riteneva comunque legittima una costituzione di parte civile, qualora il danneggiato fosse presente all'udienza, avendo considerato tale comportamento come un’ipotesi di costituzione avvenuta personalmente. Questo assunto - ha osservato il Collegio - sarebbe peraltro in linea con un indirizzo più generale della giurisprudenza che non attribuisce rilievo all'eventuale assenza di una procura speciale, nel caso in cui il difensore compia attività alla presenza dell’assistito.