dicembre 14, 2017
Per mera dimenticanza / errore / momentanea difficoltà avete emesso e consegnato un assegno bancario che presentato all'incasso è stato rimandato indietro insoluto?
State incorrendo in un protesto con conseguente segnalazione CAI e quindi revoca degli affidamenti bancari e in tal caso vi verranno applicate le conseguenti sanzioni pecuniarie amministrative per emissione di assegni senza provvista.
È ancora possibile evitare il protesto e le relative sanzioni pecuniarie e accessorie.
Oppure avete ricevuto un assegno bancario che in prima presentazione è tornato insoluto?
Ricordate che il debitore può sanare la posizione (pagandovi).
L'art. 8 delle legge 386/1990 sotto rubrica "Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione" stabilisce che:
1. Nei casi previsti dall'articolo 2 (mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista), le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Detta norma stabilisce quindi espressamente l’obbligo di pagare, oltre l’importo facciale del titolo, anche una penale pari al 10% dell’importo facciale, le spese di protesto e gli interessi maturati.
Il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione all’incasso del titolo, ciò al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative tra cui quella accessoria della segnalazione CAI.
Tra le due modalità di pagamento (deposito vincolato o pagamento diretto al trattario) risulta più sicuro il deposito vincolato presso l'istituto bancario.
Eseguire bonifico dell'importo direttamente al portatore dell'assegno espone alla difficoltà di doversi poi far rilasciare la relativa liberatoria.
Il pagamento della penale è obbligatorio o se si può diversamente concordare con il portatore del titolo?
Con il deposito vincolato dovrà necessariamente essere versata anche la penale, le spese di protesto e gli interessi maturati (almeno in linea di principio). Eseguendo direttamente il pagamento a favore del portatore si avrà necessità di farsi rilasciare la liberatoria e volendo si potrebbe diversamente concordare con il creditore.
L'obbligo di pagamento della penale è stabilito però non solo nell’interesse del privato portatore del titolo (benché sia naturale che egli se ne possa avvalere e se ne avvalga), bensì anche nel superiore interesse di evitare che siano emessi assegni bancari da soggetti abituati ad emettere titoli in assenza di provvista.
A tale fine, i modelli di liberatoria utilizzati in virtù di detta norma prevedono formule dirette alla tutela della fede pubblica e non del mero interesse del privato portatore del titolo di ottenere il pagamento.
Dette formule prevedono espressamente il rischio di incorrere in responsabilità, anche di carattere penale, in caso di dichiarazioni mendaci e richiamano espressamente la sussistenza di tutti gli elementi e requisiti di cui all’art. 8 legge 386/90 che prevede espressamente l'obbligo di pagamento di penale, spese e interessi.
Per mera dimenticanza / errore / momentanea difficoltà avete emesso e consegnato un assegno bancario che presentato all'incasso è sta...
Sanatoria di assegno insoluto in prima presentazione

Sanatoria di assegno insoluto in prima presentazione
Sanatoria di assegno insoluto in prima presentazione
dicembre 14, 2017
Per mera dimenticanza / errore / momentanea difficoltà avete emesso e consegnato un assegno bancario che presentato all'incasso è stato rimandato indietro insoluto?
State incorrendo in un protesto con conseguente segnalazione CAI e quindi revoca degli affidamenti bancari e in tal caso vi verranno applicate le conseguenti sanzioni pecuniarie amministrative per emissione di assegni senza provvista.
È ancora possibile evitare il protesto e le relative sanzioni pecuniarie e accessorie.
Oppure avete ricevuto un assegno bancario che in prima presentazione è tornato insoluto?
Ricordate che il debitore può sanare la posizione (pagandovi).
L'art. 8 delle legge 386/1990 sotto rubrica "Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione" stabilisce che:
1. Nei casi previsti dall'articolo 2 (mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista), le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Detta norma stabilisce quindi espressamente l’obbligo di pagare, oltre l’importo facciale del titolo, anche una penale pari al 10% dell’importo facciale, le spese di protesto e gli interessi maturati.
Il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione all’incasso del titolo, ciò al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative tra cui quella accessoria della segnalazione CAI.
Tra le due modalità di pagamento (deposito vincolato o pagamento diretto al trattario) risulta più sicuro il deposito vincolato presso l'istituto bancario.
Eseguire bonifico dell'importo direttamente al portatore dell'assegno espone alla difficoltà di doversi poi far rilasciare la relativa liberatoria.
Il pagamento della penale è obbligatorio o se si può diversamente concordare con il portatore del titolo?
Con il deposito vincolato dovrà necessariamente essere versata anche la penale, le spese di protesto e gli interessi maturati (almeno in linea di principio). Eseguendo direttamente il pagamento a favore del portatore si avrà necessità di farsi rilasciare la liberatoria e volendo si potrebbe diversamente concordare con il creditore.
L'obbligo di pagamento della penale è stabilito però non solo nell’interesse del privato portatore del titolo (benché sia naturale che egli se ne possa avvalere e se ne avvalga), bensì anche nel superiore interesse di evitare che siano emessi assegni bancari da soggetti abituati ad emettere titoli in assenza di provvista.
A tale fine, i modelli di liberatoria utilizzati in virtù di detta norma prevedono formule dirette alla tutela della fede pubblica e non del mero interesse del privato portatore del titolo di ottenere il pagamento.
Dette formule prevedono espressamente il rischio di incorrere in responsabilità, anche di carattere penale, in caso di dichiarazioni mendaci e richiamano espressamente la sussistenza di tutti gli elementi e requisiti di cui all’art. 8 legge 386/90 che prevede espressamente l'obbligo di pagamento di penale, spese e interessi.
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