Non è più ammissibile, in nessun caso, Il ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente dall'indagato od imputato . Cass., S.S....

Ricorso per Cassazione sottoscritto da indagato od imputato Ricorso per Cassazione sottoscritto da indagato od imputato

Ricorso per Cassazione sottoscritto da indagato od imputato

Ricorso per Cassazione sottoscritto da indagato od imputato


Non è più ammissibile, in nessun caso, Il ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente dall'indagato od imputato.

Cass., S.S.U.U., 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis

In esito alla camera di consiglio del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:
«Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari».
L’ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite, è della sez. V, 2 novembre 2017 - dep. 8 novembre 2017, n. 51068.
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta negativa.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte ma deve essere personalmente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, pertanto, statuito l’interpretazione estensiva del combinato disposto tra i nuovi artt. 613 c.p.p. e 571 c.p.p., che esclude la possibilità di ricorso personale dell'imputato avverso le decisioni di merito, includendovi anche la preclusione all'impugnativa personale avverso le decisioni cautelari.
Si rimane in attesa del deposito delle motivazioni per una più approfondita esegesi delle stesse.