Cass. sez. II pen, 15.12.2017, n. 832 (dep. 11.01.2018) La Suprema Corte, nella sopra citata pronuncia, ha statuito che «la riduzione ...

Giudizio abbreviato: la retroattività della riduzione di metà della pena Giudizio abbreviato: la retroattività della riduzione di metà della pena

Giudizio abbreviato: la retroattività della riduzione di metà della pena

Giudizio abbreviato: la retroattività della riduzione di metà della pena


Cass. sez. II pen, 15.12.2017, n. 832 (dep. 11.01.2018)

La Suprema Corte, nella sopra citata pronuncia, ha statuito che «la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta, nonostante siano collegate non all'illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nell'esercizio di una facoltà processuale. Pertanto, l’art. 442, secondo comma, c.p.p., come novellato dalla legge 103/2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica come stabilisce l’art. 2, quarto comma, c.p., anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».
Quanto sopra è stato ribadito in merito al ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che confermava la condanna nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis C.d.S. per aver provocato, nel 2012, un sinistro stradale, guidando in stato di alterazione psicofisica, dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Tra i vari motivi del ricorso l’imputato deduceva la retroattività dell’art. 442, comma 3, c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dalla riforma Orlando e quindi la necessità di una maggiore riduzione di pena in ragione della scelta del rito abbreviato.
Il Giudice di legittimità, accogliendo il motivo di ricorso, annullava senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla misura della pena.
La regola della retroattività della legge più favorevole non si applica alla norme di carattere processuale, tuttavia la qualifica nel diritto interno del testo di legge interessato non può essere determinante.
In effetti, se è vero che gli articoli 438 e 441 - 443 del c.p.p. descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane comunque il fatto che il paragrafo 2 dell’articolo 442 è interamente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questa procedura semplificata, pertanto deve concludersi che il trattamento sanzionatorio ha sempre ricadute sostanziali, anche quando venga ricollegato alla scelta del rito, ed è dunque soggetto alla disciplina dell’art. 2 c.p.