dicembre 13, 2017
Possibile incassare immediatamente, quindi prima della data indicata sul titolo, un assegno postdatato? Come farlo e quali le relative conseguenze?
La legge sull’assegno stabilisce espressamente che l’assegno postdatato può essere posto all’incasso prima della data indicata sul titolo.
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Art. 31.
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.
Art. 121.
Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
Art. 119.
[Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.
In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente.]
Articolo espressamente abrogato dall'articolo 8 della tariffa allegato A del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 263.
Art. 118.
La validità dell'assegno bancario non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.
Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio (articolo ritenuto implicitamente abrogato)
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L’art. 31 rende legittima la presentazione all’incasso anticipata rispetto alla data indicata sul titolo, l’art. 121 la rende pienamente legittima se eseguita meno di quattro giorni prima rispetto alla data indicata sul titolo, ma specifica sempre la necessità della regolarizzazione fiscale, l’abrogazione degli artt. 118 e 119 ha creato confusione circa la regolarizzazione.
In ogni caso, la presentazione all’incasso del titolo deve necessariamente essere anticipata dalla relativa regolarizzazione fiscale (imposta di bollo come per la cambiale).
La regolarizzazione fiscale (pagamento imposta e sanzioni) deve essere fatta all’Agenzia delle Entrate con relative spese anticipate dal richiedente.
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Interviene la giurisprudenza affermando quanto segue:
“Ai sensi del r.d. n. 1736 del 1933, art. 31, la post-datazione non determina di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento, con la conseguenza che l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione. L'assegno viziato da post-datazione o data falsa non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.”
C.A. Bari 2012/1292
“La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.”
Cass. Civ. 2010/5069
“L'esplicita abrogazione, avvenuta ad opera della legge n. 263 del 1967, dell'art. 119 della normativa sugli assegni r.d. n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del Registro, ha comportato l'abrogazione implicita del precedente art. 118, che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge. Ne consegue che all'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere riconosciuta natura di titolo esecutivo, anche se successivamente esso venga fiscalmente regolarizzato.”
Cass. Civ. 1996/7985
La Corte afferma pertanto espressamente il principio che l'assegno postdatato - ove venga fornita la prova della relativa circostanza - non possa costituire un valido titolo esecutivo, ciò che la parte debitrice può far valere attraverso il rimedio delle opposizioni all'esecuzione.
L’assegno postdatato, regolarizzato, presentato all'incasso e tornato insoluto non può essere utilizzato come titolo esecutivo e se utilizzato il debitore può proporre opposizione
Tra imposta di bollo e relative sanzioni da anticipare, attività da svolgere tra Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale e la banca che, quasi sicuramente non accetterà il titolo senza regolarizzazione e altrettanto facilmente potrebbe non accettarlo anche se regolarizzato, l'impossibilità di utilizzare il titolo eventualmente insoluto come esecutivo, ovvero il rischio in caso di utilizzo di opposizione del debitore, rendono pressoché inutile la regolarizzazione, comportando unica conseguenza sicura l'elevazione del protesto e relative conseguenze a carico del debitore.
Possibile incassare immediatamente, quindi prima della data indicata sul titolo, un assegno postdatato? Come farlo e quali le relative co...
Incasso immediato di assegno postdatato
dicembre 13, 2017
Possibile incassare immediatamente, quindi prima della data indicata sul titolo, un assegno postdatato? Come farlo e quali le relative conseguenze?
La legge sull’assegno stabilisce espressamente che l’assegno postdatato può essere posto all’incasso prima della data indicata sul titolo.
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Art. 31.
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.
Art. 121.
Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
Art. 119.
[Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.
In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente.]
Articolo espressamente abrogato dall'articolo 8 della tariffa allegato A del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 263.
Art. 118.
La validità dell'assegno bancario non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.
Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio (articolo ritenuto implicitamente abrogato)
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L’art. 31 rende legittima la presentazione all’incasso anticipata rispetto alla data indicata sul titolo, l’art. 121 la rende pienamente legittima se eseguita meno di quattro giorni prima rispetto alla data indicata sul titolo, ma specifica sempre la necessità della regolarizzazione fiscale, l’abrogazione degli artt. 118 e 119 ha creato confusione circa la regolarizzazione.
In ogni caso, la presentazione all’incasso del titolo deve necessariamente essere anticipata dalla relativa regolarizzazione fiscale (imposta di bollo come per la cambiale).
La regolarizzazione fiscale (pagamento imposta e sanzioni) deve essere fatta all’Agenzia delle Entrate con relative spese anticipate dal richiedente.
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Interviene la giurisprudenza affermando quanto segue:
“Ai sensi del r.d. n. 1736 del 1933, art. 31, la post-datazione non determina di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento, con la conseguenza che l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione. L'assegno viziato da post-datazione o data falsa non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.”
C.A. Bari 2012/1292
“La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.”
Cass. Civ. 2010/5069
“L'esplicita abrogazione, avvenuta ad opera della legge n. 263 del 1967, dell'art. 119 della normativa sugli assegni r.d. n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del Registro, ha comportato l'abrogazione implicita del precedente art. 118, che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge. Ne consegue che all'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere riconosciuta natura di titolo esecutivo, anche se successivamente esso venga fiscalmente regolarizzato.”
Cass. Civ. 1996/7985
La Corte afferma pertanto espressamente il principio che l'assegno postdatato - ove venga fornita la prova della relativa circostanza - non possa costituire un valido titolo esecutivo, ciò che la parte debitrice può far valere attraverso il rimedio delle opposizioni all'esecuzione.
L’assegno postdatato, regolarizzato, presentato all'incasso e tornato insoluto non può essere utilizzato come titolo esecutivo e se utilizzato il debitore può proporre opposizione
Tra imposta di bollo e relative sanzioni da anticipare, attività da svolgere tra Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale e la banca che, quasi sicuramente non accetterà il titolo senza regolarizzazione e altrettanto facilmente potrebbe non accettarlo anche se regolarizzato, l'impossibilità di utilizzare il titolo eventualmente insoluto come esecutivo, ovvero il rischio in caso di utilizzo di opposizione del debitore, rendono pressoché inutile la regolarizzazione, comportando unica conseguenza sicura l'elevazione del protesto e relative conseguenze a carico del debitore.
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