dicembre 22, 2017
Non è più ammissibile, in nessun caso, Il ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente dall'indagato od imputato.
Cass., S.S.U.U., 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis
In esito alla camera di consiglio del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:
«Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari».
L’ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite, è della sez. V, 2 novembre 2017 - dep. 8 novembre 2017, n. 51068.
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta negativa.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte ma deve essere personalmente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, pertanto, statuito l’interpretazione estensiva del combinato disposto tra i nuovi artt. 613 c.p.p. e 571 c.p.p., che esclude la possibilità di ricorso personale dell'imputato avverso le decisioni di merito, includendovi anche la preclusione all'impugnativa personale avverso le decisioni cautelari.
Si rimane in attesa del deposito delle motivazioni per una più approfondita esegesi delle stesse.
Non è più ammissibile, in nessun caso, Il ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente dall'indagato od imputato . Cass., S.S....
Ricorso per Cassazione sottoscritto da indagato od imputato
Non è più ammissibile, in nessun caso, Il ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente dall'indagato od imputato.
Cass., S.S.U.U., 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis
In esito alla camera di consiglio del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:
«Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari».
L’ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite, è della sez. V, 2 novembre 2017 - dep. 8 novembre 2017, n. 51068.
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta negativa.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte ma deve essere personalmente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, pertanto, statuito l’interpretazione estensiva del combinato disposto tra i nuovi artt. 613 c.p.p. e 571 c.p.p., che esclude la possibilità di ricorso personale dell'imputato avverso le decisioni di merito, includendovi anche la preclusione all'impugnativa personale avverso le decisioni cautelari.
Si rimane in attesa del deposito delle motivazioni per una più approfondita esegesi delle stesse.
dicembre 14, 2017
Per mera dimenticanza / errore / momentanea difficoltà avete emesso e consegnato un assegno bancario che presentato all'incasso è stato rimandato indietro insoluto?
State incorrendo in un protesto con conseguente segnalazione CAI e quindi revoca degli affidamenti bancari e in tal caso vi verranno applicate le conseguenti sanzioni pecuniarie amministrative per emissione di assegni senza provvista.
È ancora possibile evitare il protesto e le relative sanzioni pecuniarie e accessorie.
Oppure avete ricevuto un assegno bancario che in prima presentazione è tornato insoluto?
Ricordate che il debitore può sanare la posizione (pagandovi).
L'art. 8 delle legge 386/1990 sotto rubrica "Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione" stabilisce che:
1. Nei casi previsti dall'articolo 2 (mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista), le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Detta norma stabilisce quindi espressamente l’obbligo di pagare, oltre l’importo facciale del titolo, anche una penale pari al 10% dell’importo facciale, le spese di protesto e gli interessi maturati.
Il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione all’incasso del titolo, ciò al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative tra cui quella accessoria della segnalazione CAI.
Tra le due modalità di pagamento (deposito vincolato o pagamento diretto al trattario) risulta più sicuro il deposito vincolato presso l'istituto bancario.
Eseguire bonifico dell'importo direttamente al portatore dell'assegno espone alla difficoltà di doversi poi far rilasciare la relativa liberatoria.
Il pagamento della penale è obbligatorio o se si può diversamente concordare con il portatore del titolo?
Con il deposito vincolato dovrà necessariamente essere versata anche la penale, le spese di protesto e gli interessi maturati (almeno in linea di principio). Eseguendo direttamente il pagamento a favore del portatore si avrà necessità di farsi rilasciare la liberatoria e volendo si potrebbe diversamente concordare con il creditore.
L'obbligo di pagamento della penale è stabilito però non solo nell’interesse del privato portatore del titolo (benché sia naturale che egli se ne possa avvalere e se ne avvalga), bensì anche nel superiore interesse di evitare che siano emessi assegni bancari da soggetti abituati ad emettere titoli in assenza di provvista.
A tale fine, i modelli di liberatoria utilizzati in virtù di detta norma prevedono formule dirette alla tutela della fede pubblica e non del mero interesse del privato portatore del titolo di ottenere il pagamento.
Dette formule prevedono espressamente il rischio di incorrere in responsabilità, anche di carattere penale, in caso di dichiarazioni mendaci e richiamano espressamente la sussistenza di tutti gli elementi e requisiti di cui all’art. 8 legge 386/90 che prevede espressamente l'obbligo di pagamento di penale, spese e interessi.
Per mera dimenticanza / errore / momentanea difficoltà avete emesso e consegnato un assegno bancario che presentato all'incasso è sta...
Sanatoria di assegno insoluto in prima presentazione
Per mera dimenticanza / errore / momentanea difficoltà avete emesso e consegnato un assegno bancario che presentato all'incasso è stato rimandato indietro insoluto?
State incorrendo in un protesto con conseguente segnalazione CAI e quindi revoca degli affidamenti bancari e in tal caso vi verranno applicate le conseguenti sanzioni pecuniarie amministrative per emissione di assegni senza provvista.
È ancora possibile evitare il protesto e le relative sanzioni pecuniarie e accessorie.
Oppure avete ricevuto un assegno bancario che in prima presentazione è tornato insoluto?
Ricordate che il debitore può sanare la posizione (pagandovi).
L'art. 8 delle legge 386/1990 sotto rubrica "Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione" stabilisce che:
1. Nei casi previsti dall'articolo 2 (mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista), le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Detta norma stabilisce quindi espressamente l’obbligo di pagare, oltre l’importo facciale del titolo, anche una penale pari al 10% dell’importo facciale, le spese di protesto e gli interessi maturati.
Il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione all’incasso del titolo, ciò al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative tra cui quella accessoria della segnalazione CAI.
Tra le due modalità di pagamento (deposito vincolato o pagamento diretto al trattario) risulta più sicuro il deposito vincolato presso l'istituto bancario.
Eseguire bonifico dell'importo direttamente al portatore dell'assegno espone alla difficoltà di doversi poi far rilasciare la relativa liberatoria.
Il pagamento della penale è obbligatorio o se si può diversamente concordare con il portatore del titolo?
Con il deposito vincolato dovrà necessariamente essere versata anche la penale, le spese di protesto e gli interessi maturati (almeno in linea di principio). Eseguendo direttamente il pagamento a favore del portatore si avrà necessità di farsi rilasciare la liberatoria e volendo si potrebbe diversamente concordare con il creditore.
L'obbligo di pagamento della penale è stabilito però non solo nell’interesse del privato portatore del titolo (benché sia naturale che egli se ne possa avvalere e se ne avvalga), bensì anche nel superiore interesse di evitare che siano emessi assegni bancari da soggetti abituati ad emettere titoli in assenza di provvista.
A tale fine, i modelli di liberatoria utilizzati in virtù di detta norma prevedono formule dirette alla tutela della fede pubblica e non del mero interesse del privato portatore del titolo di ottenere il pagamento.
Dette formule prevedono espressamente il rischio di incorrere in responsabilità, anche di carattere penale, in caso di dichiarazioni mendaci e richiamano espressamente la sussistenza di tutti gli elementi e requisiti di cui all’art. 8 legge 386/90 che prevede espressamente l'obbligo di pagamento di penale, spese e interessi.
dicembre 13, 2017
Possibile incassare immediatamente, quindi prima della data indicata sul titolo, un assegno postdatato? Come farlo e quali le relative conseguenze?
La legge sull’assegno stabilisce espressamente che l’assegno postdatato può essere posto all’incasso prima della data indicata sul titolo.
***************
Art. 31.
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.
Art. 121.
Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
Art. 119.
[Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.
In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente.]
Articolo espressamente abrogato dall'articolo 8 della tariffa allegato A del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 263.
Art. 118.
La validità dell'assegno bancario non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.
Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio (articolo ritenuto implicitamente abrogato)
***************
L’art. 31 rende legittima la presentazione all’incasso anticipata rispetto alla data indicata sul titolo, l’art. 121 la rende pienamente legittima se eseguita meno di quattro giorni prima rispetto alla data indicata sul titolo, ma specifica sempre la necessità della regolarizzazione fiscale, l’abrogazione degli artt. 118 e 119 ha creato confusione circa la regolarizzazione.
In ogni caso, la presentazione all’incasso del titolo deve necessariamente essere anticipata dalla relativa regolarizzazione fiscale (imposta di bollo come per la cambiale).
La regolarizzazione fiscale (pagamento imposta e sanzioni) deve essere fatta all’Agenzia delle Entrate con relative spese anticipate dal richiedente.
***************
Interviene la giurisprudenza affermando quanto segue:
“Ai sensi del r.d. n. 1736 del 1933, art. 31, la post-datazione non determina di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento, con la conseguenza che l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione. L'assegno viziato da post-datazione o data falsa non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.”
C.A. Bari 2012/1292
“La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.”
Cass. Civ. 2010/5069
“L'esplicita abrogazione, avvenuta ad opera della legge n. 263 del 1967, dell'art. 119 della normativa sugli assegni r.d. n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del Registro, ha comportato l'abrogazione implicita del precedente art. 118, che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge. Ne consegue che all'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere riconosciuta natura di titolo esecutivo, anche se successivamente esso venga fiscalmente regolarizzato.”
Cass. Civ. 1996/7985
La Corte afferma pertanto espressamente il principio che l'assegno postdatato - ove venga fornita la prova della relativa circostanza - non possa costituire un valido titolo esecutivo, ciò che la parte debitrice può far valere attraverso il rimedio delle opposizioni all'esecuzione.
L’assegno postdatato, regolarizzato, presentato all'incasso e tornato insoluto non può essere utilizzato come titolo esecutivo e se utilizzato il debitore può proporre opposizione
Tra imposta di bollo e relative sanzioni da anticipare, attività da svolgere tra Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale e la banca che, quasi sicuramente non accetterà il titolo senza regolarizzazione e altrettanto facilmente potrebbe non accettarlo anche se regolarizzato, l'impossibilità di utilizzare il titolo eventualmente insoluto come esecutivo, ovvero il rischio in caso di utilizzo di opposizione del debitore, rendono pressoché inutile la regolarizzazione, comportando unica conseguenza sicura l'elevazione del protesto e relative conseguenze a carico del debitore.
Possibile incassare immediatamente, quindi prima della data indicata sul titolo, un assegno postdatato? Come farlo e quali le relative co...
Incasso immediato di assegno postdatato
Possibile incassare immediatamente, quindi prima della data indicata sul titolo, un assegno postdatato? Come farlo e quali le relative conseguenze?
La legge sull’assegno stabilisce espressamente che l’assegno postdatato può essere posto all’incasso prima della data indicata sul titolo.
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Art. 31.
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.
Art. 121.
Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
Art. 119.
[Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.
In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente.]
Articolo espressamente abrogato dall'articolo 8 della tariffa allegato A del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 263.
Art. 118.
La validità dell'assegno bancario non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.
Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio (articolo ritenuto implicitamente abrogato)
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L’art. 31 rende legittima la presentazione all’incasso anticipata rispetto alla data indicata sul titolo, l’art. 121 la rende pienamente legittima se eseguita meno di quattro giorni prima rispetto alla data indicata sul titolo, ma specifica sempre la necessità della regolarizzazione fiscale, l’abrogazione degli artt. 118 e 119 ha creato confusione circa la regolarizzazione.
In ogni caso, la presentazione all’incasso del titolo deve necessariamente essere anticipata dalla relativa regolarizzazione fiscale (imposta di bollo come per la cambiale).
La regolarizzazione fiscale (pagamento imposta e sanzioni) deve essere fatta all’Agenzia delle Entrate con relative spese anticipate dal richiedente.
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Interviene la giurisprudenza affermando quanto segue:
“Ai sensi del r.d. n. 1736 del 1933, art. 31, la post-datazione non determina di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento, con la conseguenza che l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione. L'assegno viziato da post-datazione o data falsa non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.”
C.A. Bari 2012/1292
“La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.”
Cass. Civ. 2010/5069
“L'esplicita abrogazione, avvenuta ad opera della legge n. 263 del 1967, dell'art. 119 della normativa sugli assegni r.d. n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del Registro, ha comportato l'abrogazione implicita del precedente art. 118, che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge. Ne consegue che all'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere riconosciuta natura di titolo esecutivo, anche se successivamente esso venga fiscalmente regolarizzato.”
Cass. Civ. 1996/7985
La Corte afferma pertanto espressamente il principio che l'assegno postdatato - ove venga fornita la prova della relativa circostanza - non possa costituire un valido titolo esecutivo, ciò che la parte debitrice può far valere attraverso il rimedio delle opposizioni all'esecuzione.
L’assegno postdatato, regolarizzato, presentato all'incasso e tornato insoluto non può essere utilizzato come titolo esecutivo e se utilizzato il debitore può proporre opposizione
Tra imposta di bollo e relative sanzioni da anticipare, attività da svolgere tra Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale e la banca che, quasi sicuramente non accetterà il titolo senza regolarizzazione e altrettanto facilmente potrebbe non accettarlo anche se regolarizzato, l'impossibilità di utilizzare il titolo eventualmente insoluto come esecutivo, ovvero il rischio in caso di utilizzo di opposizione del debitore, rendono pressoché inutile la regolarizzazione, comportando unica conseguenza sicura l'elevazione del protesto e relative conseguenze a carico del debitore.
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